Tortura, quello che recita la Convenzione e quello che ha deciso il Senato con 29 anni di ritardo. I testi integrali della legge italiana e del documento delle Nazioni Unite
a cura di Checchino Antonini
Ecco, a confronto, il testo sulla tortura, approvato al Senato il 17 maggio scorso, e quello della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ai lettori la possibilità di un giudizio.
La Convenzione, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 è entrata in vigore il 27 giugno 1987. Il 3 novembre 88 l’autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica ed ordine di esecuzione in Italia: l. n. 489 del 3 novembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 271 S.O. del 18 novembre 1988).
Il 10 ottobre 1989 l’Italia ha depositato la seguenti due dichiarazioni: “Rispetto all’art. 2: il governo della Repubblica italiana riconosce la competenza del Comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare comunicazioni in forza delle quali uno Stato Parte lamenta che un altro Stato Parte non sta adempiendo gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione”. “Rispetto all’art. 22: il governo riconosce al competenza del Comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da o presentate a nome di un individuo sottoposto alla sua giurisdizione che lamentino di essere vittime di una violazione da parte di uno Stato Membro delle disposizioni della Convenzione”. Il 4 agosto 1989 il governo italiano ha avanzato la seguente obiezione alla riserva apposta dal Cile: “Il governo italiano ritiene che le riserve apposte dal Cile non sono valide, in quanto esse risultano incompatibili con l’oggetto e lo scopo della Convenzione. La presente obiezione non è di ostacolo all’entrata in vigore della presente Convenzione tra Italia e Cile” [Le riserve del Cile riguardavano l’art. 2.3 (esclusione della giustificazione dell’ordine superiore: l’esimente era ritenuta valida da parte del governo cileno se l’ordine era stato reiterato dal superiore dopo che il subordinato ne aveva contestata la legittimità) e l’art. 3, sul divieto di respingere, espellere o estradare un individuo verso un paese in cui vi siano seri motivi di ritenere che verrà sottoposto a tortura. Entrambe le riserve sono state ritirate dal governo Cileno con comunicazione ricevuta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite il 7 settembre 1990].
Da allora nulla è cambiato fino a questo scandaloso testo che emenda un disegno di legge non certo entusiasmante tanto che, anche nei soggetti della società civile più attivi come Amnesty o Antigone, c’è stato un dibattito se fosse meglio niente di una legge formulata sotto le incessanti pressioni delle lobby delle polizie. La battaglia continua e sarà determinante la presenza o l’assenza della società civile organizzata sulla scena pubblica, la capacità di connettere l’incapacità di formulare una legge contro la tortura alla volontà del governo e della stragrande maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, di perseguire politiche sicuritarie e di attacco frontale alle molteplici forme del conflitto sociale. E’ a questo che serve la tortura e le forme di malapolizia.
INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
approvata al Senato il 17 maggio e ora al vaglio della Camera
Art. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)
1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 613-bis. – (Tortura). — Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.
Art. 613-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). — Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Art. 2.
(Modifica all’articolo 191
del codice di procedura penale)
1. All’articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».
Art. 3.
(Modifica all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Art. 4.
(Esclusione dall’immunità. Estradizione nei casi di tortura)
1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
Art. 5.
(Invarianza degli oneri)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA E ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI
Conclusa a New York il 10 dicembre 1984
Gli Stati Parte della presente Convenzione, considerato che, conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana, considerato che gli Stati sono tenuti, in virtù della Carta, e in particolare dell’articolo 55, a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tenuto conto dell’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono entrambi che nessuno sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenuto ugualmente conto della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea generale il 9 dicembre 1975, animati dal desiderio di aumentare l’efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero, hanno convenuto quanto segue:
Parte prima
Art. 1
1. 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con ilquale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.
2. 2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni strumento internazionale e ogni legge nazionale che contiene o può contenere disposizioni di portata più ampia.
Art. 2
1. 1. Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altriprovvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione.
2. 2. Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d’instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura.
3. 3. L’ordine di un superiore o di un’autorità pubblica non può essere invocato in giustificazione della tortura.
Art. 3
1. 1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.
2. 2. Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’esistenza, nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell’uomo.
Art. 4
1. 1. Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque complicità o partecipazione all’atto di tortura.
2. 2. In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità.
Art. 5
1. 1. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere di tutti i reati di cui all’articolo 4, nei seguenti casi:
a) qualora il reato sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di aeromobili o navi immatricolati in tale Stato;
b) qualora il presunto autore del reato sia un cittadino del suddetto Stato;
c) qualora la vittima sia un cittadino del suddetto Stato e quest’ultimo giudichi opportuno intervenire.
2. Ogni Stato Parte prende ugualmente i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere dei suddetti reati qualora il presunto autore si trovi in un territorio sotto la sua giurisdizione e qualora il suddetto Stato non lo estradi, conformemente all’articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
2. 3. La presente Convenzione lascia impregiudicata la competenza penale esercitata conformemente alle leggi nazionali.
Art. 6
1. 1. Ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all’articolo 4, se ritiene che le circostanze lo giustificano e dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua disposizione, provvede alla sua detenzione o prende qualsiasi altro provvedimento giuridico necessario per assicurarne la presenza. Tale detenzione e tali provvedimenti devono essere conformi alla legislazione del suddetto Stato e possono essere mantenuti soltanto entro i termini necessari al promovimento di un procedimento penale o di estradizione.
2. 2. Il suddetto Stato procede immediatamente ad un’inchiesta preliminare per stabilire i fatti.
3. 3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o, se apolide, con il rappresentante dello Stato in cui abitualmente risiede.
4. 4. Lo Stato che detiene una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo, avverte immediatamente di questa detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5. Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo ne comunica con rapidità le conclusioni ai suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria
Art. 7
1. 1. Lo Stato Parte sul cui territorio il presunto autore di un reato di cui all’articolo 4 è scoperto, qualora non lo estradi, sottopone la causa, nei casi di cui all’articolo 5, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale.
2. 2. Tali autorità decidono come se si trattasse di un reato di diritto comune di carattere grave, in virtù del diritto nazionale. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5, le norme in materia di prove applicabili all’azione e alla condanna non sono in alcun modo meno rigorose di quelle applicabili nei casi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5.
3. 3. Qualsiasi persona perseguita per uno qualunque dei reati di cui all’articolo
4 fruiscedella garanzia di un trattamento equo in ogni stadio del procedimento.
Art. 8
1. 1. I reati di cui all’articolo 4 sono inclusi di pieno diritto in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati Parte. Questi si impegnano ad includere i suddetti reati in qualsiasi trattato d’estradizione che concluderanno tra di loro.
2. 2. Lo Stato Parte che subordini l’estradizione all’esistenza di un trattato e sia investito di una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è vincolato da alcun trattato in proposito, può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico dell’estradizione per quanto riguarda i suddetti reati.
L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato
3. 3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i suddetti reati come casi di estradizione alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
4. 4. Tra Stati Parte i suddetti reati sono considerati, ai fini dell’estradizione, commessi sia nel luogo dove sono stati perpetrati sia sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 5.
Art. 9
1. 1. Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più vasta possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 4, compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova disponibili e necessari ai fini del
2. 2. Gli Stati Parte adempiono i loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi trattato di assistenza giudiziaria esistente tra di loro.
Art. 10
1. 1. Ogni Stato Parte provvede affinché l’insegnamento e l’informazione sul divieto della tortura siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato dell’applicazione delle leggi, del personale medico, dei funzionari pubblici e delle altre persone che possono intervenire nella custodia, nell’interrogatorio o nel trattamento di qualsiasi persona arrestata, detenuta o imprigionata in qualunque maniera.
2. 2. Ogni Stato Parte include tale divieto nelle norme o direttive emanate riguardo agli obblighi ed ai compiti di tali persone.
Art. 11
Ogni Stato Parte esercita una sorveglianza sistematica sulle norme, direttive, metodi e pratiche d’interrogatorio e sulle disposizioni concernenti la custodia e il trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualunque maniera in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione, al fine di evitare qualsiasi caso di tortura.
Art. 12
Ogni Stato Parte provvede affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un’inchiesta imparziale ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso in un territorio sotto la sua
Art. 13
Ogni Stato Parte assicura ad ogni persona che affermi di essere stata sottoposta a tortura in un territorio sotto la sua giurisdizione il diritto di sporgere denuncia dinanzi alle sue autorità competenti, che procederanno ad un esame immediato ed imparziale della causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del denunciante e dei testimoni da qualsiasi maltrattamento o intimidazione causati dalla denuncia sporta o da qualsiasi deposizione.
Art. 14
1. 1. Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile. Se la vittima muore in seguito ad un atto di tortura, gli aventi causa hanno diritto ad un risarcimento.
2. 2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni diritto ad un risarcimento di cui la vittima, o qualsiasi altra persona, gode in virtù delle leggi nazionali.
Art. 15
Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta.
Art. 16
1. 1. Ogni Stato Parte si impegna a proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione altri atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura quale definita all’articolo 1, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso a tacito. Gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13, in particolare, sono applicabili sostituendo la menzione di tortura con quella di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
2. 2. Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi altro strumento internazionale o della legge nazionale che proibiscono le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti o che concernono l’estradizione o l’espulsione.
Parte seconda
Art. 17
1. 1. È istituito un Comitato contro la tortura (in seguito chiamato il Comitato) con le funzioni qui di seguito definite. Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell’uomo, che partecipano a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parte tenendo conto di un’equa ripartizione geografica e dell’interesse che rappresenta per i lavori del Comitato la partecipazione di alcune persone con esperienza giuridica.
2. 2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare un candidato scelto tra i suoi cittadini. Gli Stati Parte tengono conto dell’interesse di presentare candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell’uomo istituito in virtù del Patto internazionale sui diritti civili e politici e che siano disposti a partecipare al Comitato contro la tortura.
3. 3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte convocate dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni, in cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
4. 4. La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invia, almeno quattro mesi prima di ogni elezione, una lettera agli Stati Parte per invitarli a presentare le candidature entro un termine di tre mesi e compila una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, indicando gli Stati Parte che li hanno presentati, e ne dà comunicazione agli Stati Parte.
5. 5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili se nuovamente designati. Tuttavia, il mandato di cinque membri tra quelli eletti alla prima elezione, termina dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo procede all’estrazione a sorte del nome di questi cinque membri.
6. 6. Lo Stato Parte che ha designato un membro del Comitato, qualora questi muoia, si dimetta o non sia più in grado, per una ragione o per l’altra, di svolgere i suoi compiti, nomina tra i suoi cittadini un altro esperto che partecipa al Comitato per la rimanente durata del mandato, fatta salva l’approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera acquisita a meno che la metà o più degli Stati Parte non pronunci un’opinione sfavorevole entro un termine di sei settimane dal momento in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.
7. 7. Gli Stati Parte sostengono le spese dei membri del Comitato per il periodo in cui questi adempiono le loro funzioni al Comitato.
Art. 18
1. 1. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni. 1 membri di tale Ufficio sono rieleggibili.
2. 2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che deve, tuttavia, contenere segnatamente le disposizioni seguenti:
a) il quorum è di sei membri;
b) le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei membri presenti.
3. 3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette il personale e gli impianti materiali necessari a disposizione del Comitato per l’efficiente adempimento delle funzioni attribuitegli in virtù della presente
4. 4. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. In seguito, il Comitato si riunisce in tutte le occasioni previste dal suo regolamento interno.
5. 5. Gli Stati Parte sostengono le spese di convocazione delle loro riunioni e di quelle del Comitato, compreso il rimborso di tutte le spese all’Organizzazione delle Nazioni Unite, quali spese per il personale e costo degli impianti materiali, da essa sostenute conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 19
1. 1. Gli Stati Parte presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti da loro presi per svolgere i compiti che spettano loro in virtù della presente Convenzione, entro il termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della Convenzione nello Stato Parte interessato. Presentano in seguito rapporti complementari quadriennali su qualsiasi nuovo provvedimento preso e qualunque altro rapporto richiesto dal
2. 2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti a tutti gli Stati Parte.
3. 3. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato che può fare i commenti di carattere generale che ritiene opportuni e che trasmette allo Stato Parte interessato. Quest’ultimo può comunicare, in risposta al Comitato, qualsiasi osservazione giudicata utile.
4. 4. Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nel rapporto annuale redatto conformemente all’articolo 24 qualsiasi commento formulato in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, unito alle osservazioni ricevute in proposito dallo Stato Parte interessato. Il Comitato, qualora lo Stato Parte interessato lo richieda, può anche riprodurre il rapporto presentato secondo il disposto dei paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 20
1. Il Comitato, qualora riceva informazioni credibili che gli sembrano contenere indicazioni fondate concernenti la pratica sistematica della tortura sul territorio di uno Stato Parte, invita tale Stato a collaborare all’esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in proposito.
2. 2. Il Comitato, tenuto conto di tutte le eventuali osservazioni presentate dallo Stato Parte interessato e di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, può, se lo giudica opportuno, incaricare uno o più membri di procedere ad un’inchiesta confidenziale e di trasmettergli d’urgenza un rapporto.
3. 3. Il Comitato, qualora si proceda ad un’inchiesta in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, chiede la collaborazione dello Stato Parte interessato. Tale inchiesta può comportare, d’intesa con il suddetto Stato, una visita sul suo territorio.
4. 4. Il Comitato, una volta esaminate le conclusioni che il membro od i membri gli sottopongono conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le trasmette allo Stato Parte interessato unitamente a qualsiasi commento o suggerimento ritenuto opportuno considerata la situazione.
5. 5. Tutti i lavori del Comitato menzionati ai paragrafi 1 a 4 del presente articolo sono di carattere confidenziale e ci si sforza sempre, in qualunque stadio dei lavori, di ottenere la collaborazione dello Stato Parte. Il Comitato può, una volta terminati questi lavori relativi ad un’inchiesta condotta in virtù del paragrafo 2 e dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, decidere di inserire un breve resoconto dei risultati dei lavori nel rapporto annuale redatto conformemente all’articolo 24.
Art. 21
1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni con cui uno Stato Parte dichiara che un altro Stato Parte non adempie i suoi obblighi verso le disposizioni della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate conformemente al presente articolo unicamente se emanano da uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione di riconoscimento, per quanto lo riguarda, della competenza del Comitato. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. La seguente procedura si applica alle comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo: a) uno Stato Parte della presente Convenzione, qualora ritenga che un altro Stato ugualmente Parte della Convenzione non ne applichi le disposizioni, può richiamare, con comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato sulla questione. Lo Stato destinatario, entro un termine di tre mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione, fa pervenire allo Stato d’invio spiegazioni o altre dichiarazioni scritte che delucidano la questione e che devono contenere, per quanto possibile e utile, indicazioni sulle norme procedurali e sui rimedi giuridici già esperiti, pendenti o proponibili; b) se, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia stata composta a soddisfazione di entrambi, uno o l’altro degli Stati Parte interessati ha il diritto di sottoporla al Comitato indirizzando una notifica al Comitato ed una all’altro Stato interessato; c) il Comitato può conoscere di una controversia sottopostagli in virtù del presente articolo unicamente dopo essersi assicurato che tutti i ricorsi interni disponibili sono stati esperiti ed esauriti, conformemente ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Tale norma non si applica ai casi in cui i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli né ai casi in cui è poco probabile che essi diano soddisfazione alla persona vittima della violazione della presente Convenzione; d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo, si riunisce a porte chiuse; e) il Comitato, fatte salve le disposizioni del capoverso c), mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parte interessati, al fine di giungere ad una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal proposito, il Comitato può, se lo ritiene opportuno, istituire una commissione di conciliazione ad hoc; f) il Comitato può, per ogni controversia sottopostagli in virtù del presente articolo, domandare agli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) di fornirgli tutte le informazioni pertinenti; g) gli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) hanno il diritto di farsi rappresentare durante l’esame della controversia da parte del Comitato e di formulare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme; h) il Comitato deve presentare un rapporto entro un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al capoverso b); i) il Comitato, qualora si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) il Comitato, qualora non si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed i processi verbali delle osservazioni orali degli Stati Parte interessati sono uniti al rapporto. Per ogni controversia, il rapporto è comunicato agli Stati Parte interessati.
2. 2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli altri Stati Parte. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun’altra comunicazione di uno Stato Parte è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la notifica del ritiro, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Art. 22
1. 1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da, o per conto di, privati soggetti alla sua giurisdizione che sostengano di essere vittima di una violazione, commessa da uno Stato Parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non abbia fatto tale
2. 2. Il Comitato dichiara irricevibile ogni comunicazione presentata in virtù del presentearticolo che sia anonima, o che ritenga abusiva rispetto al diritto di presentare tali comunicazioni o incompatibile con le disposizioni della presente
3. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato richiama su ogni comunicazione sottopostagli l’attenzione dello Stato Parte della presente Convenzione che abbia fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 e che, a quanto si afferma, ha violato una qualunque delle disposizioni della Convenzione.
Durante i sei mesi seguenti, il suddetto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che delucidino la questione e indichino, se è il caso, i provvedimenti presi per rimediare alla situazione.
4. 4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo, tenendo conto di tutte le informazioni fornitegli dal, o per conto del, privato e dallo Stato Parte interessato.
5. 5. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un privato conformemente al presente articolo senza essersi assicurato che: a) la stessa questione non sia stata o non sia in esame dinanzi ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di componimento; b) il privato abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; tale norma non si applica se i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli o se è poco probabile che essi diano soddisfazione al privato vittima della violazione della presente Convenzione.
6. 6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo, si riunisce a porte chiuse.
7. 7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato Parte interessato e al
8. 8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli Stati Parte. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun’altra comunicazione presentata da, o per conto di, un privato è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto la notifica dei ritiro a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova
Art. 23
I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc, eventualmente nominati conformemente al capoverso a) del paragrafo 1 dell’articolo 21, hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, quali enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Art. 24
Il Comitato presenta agli Stati Parte e all’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.
Parte
terza Art. 25
1. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. 2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Art. 26
Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione tramite il deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Art. 27
1. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. 2. La Convenzione, per ogni Stato che la ratificherà o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratifica o di adesione.
Art. 28
1. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza attribuita al Comitato ai sensi dell’articolo 20.
2. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, ritirare tale riserva tramite una notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 29
1. 1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può proporre un emendamento e depositare la propria proposta presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che la comunicherà agli Stati Parte e domanderà loro di fargli sapere se siano favorevoli all’organizzazione di una conferenza degli Stati Parte per esaminare e mettere ai voti tale proposta. Qualora, durante i quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sia pronunciato in favore di tale conferenza, il Segretario generale la organizza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale sottopone all’accettazione di tutti gli Stati Parte ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza.
2. 2. Un emendamento adottato secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando i due terzi degli Stati Parte della presente Convenzione avranno informato il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di averlo accettato conformemente alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
3. 3. Gli emendamenti, una volta entrati in vigore, hanno forza vincolante per gli Stati Parte che li hanno accettati; gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti i precedenti emendamenti da loro
Art. 30
1. 1. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, non risolvibile tramite negoziazione, è sottoposta a arbitrato a richiesta di uno di questi Stati. Qualora, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano giunte ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, ciascuna di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite deposito di una domanda conforme allo Statuto della Corte.
2. 2. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che abbia formulato tale riserva.
3. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può ritirarla in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 31
1. 1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la
2. 2. Tale denuncia non svincola lo Stato Parte dagli obblighi che gli incombono in virtù della presente Convenzione in ciò che concerne qualsiasi atto o omissione compiuto anteriormente alla data in cui la denuncia ha effetto e non pregiudica in alcun modo il proseguimento dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato sia già investito alla data in cui la denuncia ha effetto.
3. 3. Il Comitato non procede all’esame di alcuna nuova questione concernente uno Stato Parte la cui denuncia sia già divenuta effettiva.
Art. 32
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:
a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
b) la data d’entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell’articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell’articolo 29;
c) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo 31.
Art. 33
1. 1. La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. 2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati.
ED ECCO IL TESTO DELLA LEGGE APPROVATA AL SENATO E RINVIATA ALLE CAMERE