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Spagna: il diritto a non essere spiati

Il governo Rajoy ha approvato la Legge di Pubblica Sicurezza, per gli spagnoli “ley mordaza”, legge bavaglio. Colpiti diritti di libertà fondamentali

di Marc Carrillo*

Spagna, legge sicurezza pubblica

A metà dicembre, con i soli voti a favore del Partito Popolare e tra innumerevoli manifestazioni di proteste popolari, il governo spagnolo guidato da Mariano Rajoy ha approvato la Legge di Pubblica Sicurezza, definita dagli oppositori “legge bavaglio”. La sua promulgazione effettiva è prevista per febbraio, dopo di che sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e dopo un mese entrerà in vigore. Saranno colpite libertà fondamentali, come i diritti di riunirsi e di manifestare. Ma saranno rese anche molto più semplici, per le autorità politiche, le intercettazioni individuali. Con buona pace del diritto alla riservatezza e alla privacy.

Ce ne parla Marc Carrillo, docente di Diritti Costituzionale all’Università Pompeu Fabra (Barcellona), del quale proponiamo la traduzione di un articolo pubblicato sulla rivista SinPermiso

Tempi bui per i diritti fondamentali. Anche in Spagna, dove agli effetti demolitori dell’interminabile crisi economica sui diritti del lavoro e sociali, si aggiunge ora il rischio molto serio che riguarda i diritti di libertà. Ai pericoli rappresentati dal progetto di Legge di Pubblica Sicurezza, a proposito dei diritti a riunirsi e manifestare, tra gli altri, ora si aggiunge la minaccia al diritto alla riservatezza delle comunicazioni, riconosciuto dall’art. 18.3 della Costituzione spagnola, che impedisce le intercettazioni salvo autorizzazione giudiziaria. In base alle leggi spagnole, solo in caso di indagini per banda armata o minacce terroristiche l’intercettazione può essere autorizzata su base individuale dalle autorità governative (art.55.2)

Non è questione di poco conto, il pericolo è reale considerando il contenuto del progetto di riforma della Legge di Procedura Penale recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Si tratta di una disposizione tramite cui il governo intende ampliare le “circostanze eccezionali” per le quali, e senza previa autorizzazione giudiziaria, il ministro dell’interno o il Segretario di Stato per la sicurezza possono ordinare intercettazioni delle comunicazioni.

Il testo prevede una espansione che ora copre le indagini avviate in relazione a reati contro minori o persone ritenute giuridicamente incapaci, oltre ad altri delitti che, secondo le circostanze, possono essere considerati particolarmente gravi e dove siano presenti fondanti ragioni che rendano imprescindibile le intercettazioni delle comunicazioni.

L’eventuale successo di questa nuova normativa significherebbe però una chiara reinvenzione della Costituzione da parte del legislatore che, attraverso una legge, andrebbe a reinterpretare il significato delle garanzie di questo diritto fondamentale con una logica autoritaria, facendo dire alla Costituzione ciò che non dice. Cosa che non si può fare. Vediamo perché.

La prima ragione si basa su quelle che sono definite “eccezioni” per le intercettazioni legali delle comunicazioni; ossia che la possibilità che sia l’autorità governativa (il ministro o il segretario di Stato) e non il giudice ad autorizzare le intercettazioni, deve essere straordinaria, dato che suppone una sospensione individuale di questo diritto fondamentale. Tale possibilità è prevista solo per casi di terrorismo e banda armata, ma non per altri.

Tuttavia il disegno di legge introduce una clausola in bianco, una sorta di via aperta ad altre ipotesi, tra cui per delitti particolarmente gravi, senza specificare però quali dovrebbero essere. Motivo per cui questo generico ampliamento in materia resta fuori dal recinto di quanto previsto dalla Costituzione spagnola. In altre parole la reinventa.

La seconda ragione si basa sul fatto che la norma, la quale prevede che una volta presa la misura di intercettare le comunicazioni l’autorità governativa avrà 24 ore per comunicarla al giudice, non è ragione sufficiente a sanare il vizio originario del testo. Questa eventualità è costituzionalmente legittima, come riconosciuto alla Corte Costituzionale nella sua sentenza 199/1987, solo nei casi eccezionali previsti dalla Costituzione, ma non per quelli che il progetto di legge pretende di introdurre.

In realtà, ciò che quel testo sta facendo è incorporare un controllo preventivo del diritto alla riservatezza delle comunicazioni, tramite delle priorità alle intercettazioni autorizzate dal ministro dell’interno, a demerito del normativo controllo giudiziario. Quindi, questa forma di controllo a priori dei diritti fondamentali è l’antitesi di un sistema democratico di garanzia delle libertà civili, è sinonimo di forme di Governo autoritarie, come sosteneva anche Jean Rivero (1910-2001, giurista francese di fama internazionale, ndt.).

Perché, in definitiva, che cos’è in gioco? Niente di meno che un diritto così rilevante quale è la libertà del cittadino a non essere intercettato nelle sue comunicazioni con altre persone. Valga l’espressione colloquiale del suo diritto a non essere spiato. Come dicono i giuristi: il bene giuridico protetto è la libertà di comunicare, qualunque sia lo strumento utilizzato per farlo. Che sia attraverso forme tradizionali come il telefono, o le distinte modalità delle reti sociali.

E’ opportuno precisare che ciò che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni garantisce in primo luogo non è la privacy della persona, ma qualcosa che viene prima, come il diritto all’impenetrabilità delle sue comunicazioni, indipendentemente dal contenuto di ciò che dice, che sia o no parte integrante della sua sfera privata. E se così fosse, si violerebbe anche il suo diritto alla privacy. In secondo luogo, come ricorda la Corte di Strasburgo, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni protegge l’identità di chi comunica (sentenza caso Malone del 2/8/1984) e, infine, si proteggono anche gli aspetti esterni della comunicazione come il momento, la durata e a chi la stessa è diretta.

Detto questo, la garanzia che lo Stato democratico deve offrire al cittadino è che – salvo i casi eccezionali fissati dalla Costituzione -, quando il giudice e solo lui autorizza l’intercettazione di comunicazioni, questo avvenga in caso di delitti gravi e che la misura limitativa sia proporzionata al danno che si intende evitare.

(Traduzione di Marina Zenobio)

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